Buone notizie per la canapa alimentare in Italia: il 15 Gennaio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa il limite di THC negli alimenti derivanti dalla canapa, facendo chiarezza sui limiti ammessi per i prodotti derivati dalle piante di canapa legale. Si andrà così a colmare un vuoto legislativo che aveva lasciato in un limbo diversi operatori del settore in Italia.
Il ritardo del decreto
Il decreto viene presentato con riferimento all’articolo 5 della legge 242/2016, quello che ha dato il via alla così detta cannabis light, creando il mercato delle infiorescenze legali con basso contenuto di THC; nella legge del 2016, in particolare nell’articolo 5, veniva specificato che entro 6 mesi dall’entrata in vigore sarebbe stato presentato il decreto del Ministro della salute con fissati i limiti massimi di THC ammessi negli alimenti derivati dalle piante di canapa.

I nuovi limiti del decreto
I limiti indicati nel decreto sono divisi in tre categorie:
- Quelli relativi ai semi di canapa e dai loro derivati, quindi la farina di canapa ma anche se di consistenza diversa da questa, come i semi triturati, spezzettati e macinati: in questo caso il limite imposto è di 2,0 mg/kg (milligrammi per kilo), pari quindi allo 0,002‰.
- La seconda categoria riguarda l’olio ottenuto dai semi di canapa, non si riferisce alle estrazioni o dai prodotti che derivano dalle infiorescenze quindi non regolamentano l’olio di CBD. Per questo tipo di prodotti il limite fissato è di 5,0mg/kg pari quindi allo 0,0005%.
- La terza categoria presa in esame dal decreto è relativa agli integratori contenti alimenti derivati dalla canapa: anche qui, come per farine e semi, il limite è di 2,0 mg/kg pari allo 0,002%.
Novel Food ed Europa
Nell’introduzione del decreto viene specificano che questo tipo di prodotti non rientrano nella regolamentazione europea di Novel Food, in quanto venivano già regolarmente consumati prima del 1997. Si tratta quindi di una parziale apertura dopo il recente dibattito riguardo il CBD e Novel Food, che aveva visto intervenire le associazioni dei produttori per facilitarne la vendita.
Nell’articolo 7 viene fatto anche riferimento al mutuo riconoscimento, quindi le merci legalmente commercializzate in altri stati sono considerate vendibili anche in Italia. L’unico limite imposto è che deve trattarsi di stati membri dell’Unione Europea (inclusa la Turchia) o parte dell’EFTA (European Free Trade Association) di cui fanno parte Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.